La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al riguardo.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo norme dettagliate per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
(3)Al fine di garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, è opportuno adottare determinate norme mediante il presente regolamento.
(4)Gli articoli 112, 113 e 115 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono l’obbligo per gli operatori che detengono animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina di trasmettere le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate istituite a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento. Al fine di garantire che tutti gli aggiornamenti siano trasmessi regolarmente a tali basi dati, è necessario specificare nel presente regolamento i termini per la trasmissione di dette informazioni.
(5)Dopo la loro trasmissione, le informazioni trasmesse dagli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini dovrebbero inoltre essere accessibili a tali operatori per quanto riguarda i rispettivi animali e stabilimenti. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme per l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate istituite ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
(6)Inoltre, al fine di garantire che le basi dati siano di qualità comparabile in tutta l’Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca anche altri dettagli tecnici e operativi e formati delle basi dati informatizzate per i bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti.
(7)Alle condizioni di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, lo scambio di dati elettronici tra Stati membri può sostituire il rilascio dei documenti di identificazione dei bovini in caso di movimento di tali animali tra Stati membri. Il protocollo BOVEX, istituito dalla Commissione, è destinato allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini. La Commissione dovrebbe riconoscere la piena operatività di tali scambi di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri a norma di tale protocollo.
(8)Mentre i mezzi di identificazione da utilizzare per varie specie di animali terrestri, in particolare bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi detenuti, sono determinati dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, le specifiche tecniche relative a tali mezzi di identificazione dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.
(9)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce prescrizioni per l’identificazione elettronica dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti. Tali identificatori elettronici dovrebbero essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono detenuti. Al fine di garantire la leggibilità di tali identificatori elettronici in caso di movimento degli animali tra Stati membri, è opportuno stabilire nel presente regolamento le norme e le condizioni alle quali l’autorità competente può approvare tali identificatori elettronici. Tali approvazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle pertinenti norme ISO/IEC.
(10)Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’identificazione e della tracciabilità in tutta l’Unione, è opportuno fissare nel presente regolamento i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai camelidi, ai cervidi e agli psittacidi detenuti.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
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