La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(2)Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come suini ed equini, e che provocano malattie di origine alimentare nell’uomo in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, comprese le condizioni di deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine al momento dell’ingresso nell’Unione delle carni di suini domestici.
(3)Il 6 giugno 2013 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell’ispezione delle carni (solipedi) (3). In tale parere si raccomanda, come alta priorità, il controllo delle Trichine in tutti i solipedi (non solo equini ma anche asini e muli). Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4) stabilisce pertanto l’esame obbligatorio atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse di tutti i solipedi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce l’esame obbligatorio da effettuare sugli equini e su altre specie sensibili. Per motivi di coerenza e per evitare qualsiasi ambiguità, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe inoltre riferirsi anche ai solipedi anziché agli equini.
(4)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) autorizza l’ingresso nell’Unione di carni di suini domestici provenienti dal Regno Unito. In tale regolamento il Regno Unito figura nell’elenco dei paesi che applicano una deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 a decorrere dal 21 aprile 2021. In vista di tale abrogazione, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione (7) inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere dal 21 aprile 2021 l’allegato VII, in cui figurano i paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.
(6)Il 12 gennaio 2021 il Regno Unito ha fornito informazioni indicanti che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina domestica macellata garantiscono con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine in tale popolazione non è superiore a un caso per milione. Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione la sua intenzione di applicare la deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici qualora gli animali provengano da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata a norma dell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.
(7)Il Regno Unito dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(8)L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto dell’applicazione da parte del Regno Unito delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento di esecuzione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
(10)Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 inserisce l’allegato VII nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere da tale data, è opportuno che il Regno Unito figuri nell’elenco di cui al summenzionato allegato a decorrere dalla stessa data.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.104.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A104%3ATOC
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