Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione del 23 Marzo 2021 relativo al diniego di autorizzazione dell’acido fosforico 60% su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)L’acido ortofosforico è stato autorizzato per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate alla Commissione due domande di rivalutazione dell’acido ortofosforico.

(4)La prima riguardava un preparato di acido ortofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa). Tale preparato è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione (3).

(5)La seconda domanda riguardava la rivalutazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)Nel parere del 17 marzo 2020 (4), tenuto conto dei dati limitati trasmessi nel fascicolo iniziale e dell’assenza di risposta del richiedente alle diverse richieste di informazioni supplementari formulate dall’Autorità, inizialmente il 22 luglio 2011 e infine il 3 marzo 2020, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso di non essere in grado di formulare un parere sulla sicurezza e sull’efficacia dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(7)L’8 maggio 2020 la Commissione ha inoltre chiesto al richiedente di trasmettere informazioni sul seguito dato alla domanda in questione, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

(8)A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente deve dimostrare in modo adeguato e sufficiente, conformemente alle modalità di attuazione (5) del regolamento (CE) n. 1831/2003, che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite in tale regolamento.

(9)Poiché il richiedente non ha trasmesso le informazioni e i dati che erano stati richiesti e che avrebbero consentito all’Autorità di valutare la sicurezza e l’efficacia dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice, non è stato possibile concludere che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non abbia un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che presenti almeno una delle caratteristiche di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(10)La valutazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice dimostra che non sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno negare l’autorizzazione di tale additivo.

(11)L’acido fosforico 60% su substrato di silice, quale prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché i mangimi che lo contengono, dovrebbero essere ritirati dal mercato. È tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele e dei mangimi che lo contengono, al fine di consentire agli operatori di adempiere correttamente l’obbligo di ritiro.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L’autorizzazione dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è negata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1.Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’articolo 1 e delle premiscele che lo contengono devono essere ritirate dal mercato entro il 13 ottobre 2021.

2.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022.

3.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 13 ottobre 2021 devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2023.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC

 

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