La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2009/607/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «coperture dure». Con decisione (UE) 2017/2076 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2021.
(4)Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo ampliato di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «prodotti per coperture dure».
(5)Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE (4) del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
(6)In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti per «coperture dure» e ampliare l’ambito d’applicazione per includervi altri prodotti utilizzati per scopi primari analoghi, prodotti con gli stessi materiali e per i quali il mercato dimostra interesse.
(7)Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e più competitiva (5) adottato l’11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.
(8)Una parte significativa dell’incidenza ambientale della produzione di pietre naturali e prodotti di calcestruzzo prefabbricato è associata a specifici soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento e per i quali esistono attualmente scarsi, se non nulli, incentivi diretti a conformarsi ai criteri del marchio Ecolabel UE. Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno consentire l’assegnazione del marchio Ecolabel UE anche ai prodotti intermedi destinati alle imprese nel settore della pietra naturale (ad esempio, i blocchi di pietra da taglio estratti nelle cave) e nel settore del calcestruzzo prefabbricato (ad esempio, i leganti idraulici prodotti in forni o i cementi alternativi). Ciò faciliterà anche la valutazione e la verifica degli organismi competenti al momento della vendita di tali prodotti intermedi ai titolari di licenze Ecolabel UE.
(9)Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno introdurre criteri obbligatori e facoltativi, nonché un sistema di punteggio. Possono essere attributi punti in caso di conformità ai requisiti facoltativi o in funzione della misura in cui il richiedente supera la conformità a determinati requisiti obbligatori. Affinché possa avvalersi dell’Ecolabel UE, un prodotto deve sia rispettare tutti i requisiti obbligatori sia raggiungere un punteggio complessivo minimo.
(10)Il sistema di attribuzione del punteggio offre un approccio più flessibile nell’assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti per coperture dure presenti sul mercato che hanno le migliori prestazioni ambientali, consente di applicare una maggiore ponderazione ai criteri associati agli impatti ambientali più significativi del prodotto e incoraggia e riconosce il costante miglioramento sotto il profilo ambientale dei titolari delle licenze.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.099.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099%3ATOC
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