La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate, la Commissione dovrebbe precisare il numero e il titolo delle variabili per il set di dati in relazione al dominio delle condizioni di vita (EU-SILC).
(2)L'indagine per le statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita («indagine EU-SILC») costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la povertà e l'esclusione sociale. Fornisce inoltre, a partire dal modulo triennale sulla salute, informazioni sull'assistenza sanitaria, sui determinanti della salute, sullo stato di salute e sulla disabilità e, a partire dal modulo sessennale sulla qualità della vita, dati sul benessere e sulla partecipazione sociale e culturale.
(3)Il numero di variabili da rilevare non supera di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio delle condizioni di vita al momento dell'entrata in vigore, il 3 novembre 2019, del regolamento (UE) 2019/1700,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il numero e il titolo delle variabili per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita in relazione al dominio delle condizioni di vita figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.096.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A096%3ATOC
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