Il Comitato Direttivo,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) («il regolamento»), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE del 18 dicembre 2013 che istituisce l’«Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (2),
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1)L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura («l’Agenzia») è stata istituita dalla decisione di esecuzione 2013/776/UE ai fini dell’esecuzione dei compiti connessi con l’attuazione dei programmi dell’Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura (3).
(2)Nell’ambito della sua funzione amministrativa e operativa, l’Agenzia può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4)(«statuto dei funzionari») e alle disposizioni di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari. Ove necessario, l’Agenzia può svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali frodi e irregolarità e può notificare i casi all’OLAF.
(3)I membri del personale dell’Agenzia hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalle norme o politiche interne in materia di denunce di irregolarità.
(4)L’Agenzia ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nelle misure di esecuzione ai sensi dello statuto dei funzionari, che definiscono una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti «di fiducia» in seno all’Agenzia.
(5)L’Agenzia può anche svolgere indagini interne sulla sicurezza (IT) e sulle potenziali violazioni delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea («ICUE»).
(6)L’Agenzia è soggetta ad audit sia interni sia esterni relativi alle sue attività, tra cui quelli condotti dai servizi di audit interno della Commissione europea e della Corte dei conti dell’Unione europea.
(7)L’Agenzia può gestire le richieste della Procura europea (EPPO), le richieste di accesso alle cartelle cliniche dei membri del proprio personale e condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento.
(8)Nell’ambito di tali indagini amministrative, audit, indagini o richieste, l’Agenzia collabora con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione.
(9)L’Agenzia può collaborare con le autorità nazionali di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, su loro richiesta o di propria iniziativa.
(10)L’Agenzia può anche collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri dell’UE, su loro richiesta o di propria iniziativa.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.092.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A092%3ATOC
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