La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2), gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (il programma destinato alle scuole) sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare la domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico in corso.
(2)Al fine di garantire l’efficace attuazione del programma destinato alle scuole è opportuno fissare la ripartizione dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole tra gli Stati membri partecipanti sulla base degli importi indicati nella domanda di aiuto dell’Unione presentata da tali Stati membri e tenendo conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative dello Stato membro di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 1o agosto 2021 al 31 luglio 2022, specificando l’importo dell’aiuto richiesto per la frutta e la verdura o per il latte destinati alle scuole, o per entrambe le componenti del programma. Nel caso del Belgio, della Francia, di Cipro e della Svezia gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative.
(4)Onde sfruttare appieno i fondi disponibili, gli aiuti dell’Unione non richiesti dovrebbero essere riassegnati agli Stati membri partecipanti al programma che indicano, nella propria domanda di aiuto dell’Unione, l’intenzione di utilizzare, qualora risultino disponibili risorse supplementari, un importo superiore a quello loro spettante in base alla ripartizione indicativa.
(5)Nella domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 1o agosto 2021 al 31 luglio 2022, la Svezia ha chiesto un importo inferiore alla ripartizione indicativa prevista per la frutta e la verdura destinate alle scuole. La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Croazia, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno notificato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Nessuno Stato membro ha chiesto una ripartizione inferiore alla ripartizione indicativa prevista per il latte destinato alle scuole.
(6)Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno fissare la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2021 al 31 luglio 2022.
(7)La decisione di esecuzione (UE) 2020/467 della Commissione (4) ha fissato la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021. Alcuni Stati membri hanno aggiornato la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa a tale anno scolastico. La Danimarca, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno notificato trasferimenti tra la ripartizione definitiva per la frutta e la verdura destinate alle scuole e la ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole. Il Belgio, la Spagna, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno chiesto un importo inferiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. La Cechia, la Germania, l’Estonia, Cipro, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, la Slovacchia e la Svezia hanno notificato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. Il Regno Unito non ha dichiarato alcuna spesa entro il 27 ottobre 2020 a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (5) e, a norma dell’articolo 137, paragrafo 1, primo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, ha cessato di avere diritto alla ripartizione definitiva degli aiuti dell’Unione. Pertanto, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere la ripartizione definitiva del Regno Unito per l’anno scolastico 2020-2021 nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/467.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/467.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2021 al 31 luglio 2022 è stabilita nell’allegato I.
Articolo 2
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/467 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Marzo 2021
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.092.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A092%3ATOC
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