Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione del 9 Marzo 2021 che rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone in merito alla rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) e l’articolo 4 in merito all’autorizzazione di una nuova utilizzazione di un additivo.

(2)Gli estratti ricchi di luteina e gli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta sono stati autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione (3).

(3)Nel parere del 3 aprile 2019 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il livello massimo di uso proposto di 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo per gli estratti ricchi di luteina e gli estratti di luteina/zeaxantina è sicuro per il pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini), per le specie avicole minori da ingrasso, per il pollame allevato per la produzione di uova (ad eccezione dei tacchini) e per le specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Per errore, il titolo della sesta e settima colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 fa riferimento a «mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %». Tale indicazione non è corretta in quanto il parere dell’EFSA fa riferimento ai «carotenoidi totali». È pertanto opportuno rettificare il titolo della sesta e della settima colonna della tabella riportata nell’allegato di tale regolamento di esecuzione per rispecchiare la formulazione che figura nel parere dell’EFSA del 3 aprile 2019.

(4)I riferimenti al «pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini)» e al «pollame allevato per la produzione di uova (ad eccezione dei tacchini)» sono stati modificati in «polli da ingrasso» e «galline ovaiole». Tale cambiamento non ha ripercussioni sulle categorie di animali attualmente autorizzate e non le modifica in quanto il termine «pollame» comprende i tacchini da produzione e da ingrasso, i polli da ingrasso e le galline ovaiole. È pertanto più opportuno fare riferimento direttamente ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole.

(5)Inoltre secondo il parere dell’EFSA il livello massimo di uso dell’estratto di luteina/zeaxantina è di 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo nel pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini), nelle specie avicole minori da ingrasso e nel pollame allevato per la produzione di uova (ad eccezione dei tacchini) e nelle specie avicole minori allevate per la produzione di uova. Il parere dell’EFSA ha indicato anche che nelle specie avicole minori allevate per la riproduzione il livello massimo non dovrebbe superare i 50 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo, considerando il potenziale tossicologico della zeaxantina sulla riproduzione. Oltre a ciò, in base al parere dell’EFSA, dal momento che nell’allevamento delle specie avicole minori non si distingue tra le specie allevate per la produzione di uova e quelle allevate per la riproduzione, non si può escludere che l’additivo contenuto in una dieta per le specie allevate per la produzione di uova sia somministrato a specie avicole minori allevate per la riproduzione. Per errore, la tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 ha fissato il tenore massimo di carotenoidi dell’estratto di luteina/zeaxantina per il pollame da ingrasso (ad eccezione dei tacchini), le specie avicole minori da ingrasso, il pollame allevato per la produzione di uova (ad eccezione dei tacchini) e le specie avicole minori allevate per la produzione di uova a 50 mg di carotenoidi totali/kg di mangime, mentre tale livello dovrebbe applicarsi solo alle specie avicole minori allevate per la produzione di uova, al fine di evitarne qualsiasi uso improprio sugli animali riproduttori. Le altre categorie di pollame dovrebbero avere un livello massimo di uso di 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo

(6)È pertanto opportuno rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2020/1097 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC

 

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