La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 3, e l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(3)A seguito di una valutazione preliminare, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figura il genere Jasminum L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.
(4)A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presenta un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall’elenco istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
(5)Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(6)Il 25 settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet («le piante specificate»). Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.
(7)Il 12 agosto 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Jasminum polyanthum originarie di Israele (5). L’Autorità ha individuato Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense («gli organismi nocivi specificati») quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi.
(8)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto.
(9)Dette misure, adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione, garantiscono la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante specificate. Pertanto le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum originarie di Israele non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(10)Le misure descritte da Israele nel fascicolo sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate. È pertanto opportuno che le misure adottate dal presente regolamento si basino su quelle descritte da Israele nel fascicolo.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.083.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A083%3ATOC
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