Regolamento Delegato (UE) N.1395/2014 della Commissione del 20 Ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri con i pertinenti consigli consultivi.

(3)Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione raccomandazioni comuni, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici e del Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.

(4)Per il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 a tutte le navi impegnate in attività di piccola pesca pelagica e di pesca a fini industriali in relazione alle specie catturate nelle suddette attività di pesca che sono soggette a limiti di cattura.

(5)In conformità della raccomandazione comune, a decorrere dal 1o gennaio 2015 il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi ad alcune attività di pesca dello sgombro, dell'aringa, del suro, del melù, dell'argentina e dello spratto nonché alla pesca a fini industriali della busbana norvegese, dello spratto e del cicerello praticate nel Mare del Nord.

(6)La raccomandazione comune prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per sgombri e aringhe catturati con ciancioli, a determinate condizioni basate su prove scientifiche relative ad alti tassi di sopravvivenza, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali prove sono state fornite dal gruppo Scheveningen nella raccomandazione comune, che si richiama a una serie di studi scientifici riguardanti la sopravvivenza dei pesci rilasciati in mare nella pesca con ciancioli. Secondo gli studi, i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che sono generalmente limitati in questo tipo di pesca. Dopo aver esaminato tali informazioni nell'ambito della plenaria dello CSTEP 14-02, il comitato ha concluso che, ipotizzando che i risultati degli studi sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nel quadro delle operazioni di pesca commerciale, la percentuale di sgombri rilasciati in grado di sopravvivere sarebbe probabilmente del 70 % circa e comporterebbe densità molto inferiori a quelle in cui si osserva un aumento della mortalità delle aringhe. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (2) prevede il divieto di rilasciare sgombri o aringhe prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. L'esenzione in base alla capacità di sopravvivenza non incide sul divieto in vigore, in quanto i pesci sono rilasciati in una fase dell'operazione di pesca in cui hanno un elevato tasso di sopravvivenza dopo il rilascio. È opportuno quindi inserire tale esenzione nel presente regolamento.

(7)La raccomandazione comune prevede anche un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, ad esempio per lo stivaggio, il trattamento e la ghiacciatura, e per tener conto della difficoltà di aumentare la selettività della pesca pelagica di sgombro, suro e aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord. Tale esenzione, fondata su prove scientifiche fornite dagli Stati membri coinvolti nella raccomandazione comune, è stata esaminata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il quale ha concluso che la raccomandazione comune contiene fondate argomentazioni a sostegno di un'esenzione «de minimis» per motivi legati ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013. È opportuno quindi inserire tale esenzione nel presente regolamento.

(8)Al fine di garantire un adeguato controllo, è opportuno introdurre specifici requisiti in materia di documentazione delle catture oggetto delle esenzioni contemplate dal presente regolamento.

(9)Poiché le misure previste dal presente regolamento incidono direttamente sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015 al fine di rispettare il calendario definito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2015 nel Mare del Nord, quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, per le attività di pesca elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

—le catture sono rilasciate prima che sia chiusa una certa percentuale del cianciolo (definita ai paragrafi 2 e 3) (di seguito «il punto di recupero»),

—il cianciolo è dotato di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,

—il peschereccio e il cianciolo sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo per tutte le operazioni di pesca.

2.Il punto di recupero corrisponde a una chiusura dell'80 % del cianciolo nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell'aringa.

3.Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell'80 %.

4.È vietato rilasciare le catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

5.Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.

Articolo 3

Esenzione «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, può essere rigettato fino a un massimo del 3 % nel 2015 e del 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici con pescherecci da traino pelagici di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle zone CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

Articolo 4

Documentazione delle catture effettuate nell'ambito delle esenzioni

1.I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione cui all'articolo 2 e i risultati del campionamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

2.I quantitativi di pesci rigettati nell'ambito dell'esenzione di cui all'articolo 3 sono registrati nel giornale di bordo.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_370_R_0007

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