La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 94/904/CE del Consiglio (2), sostituita dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (3), ha istituito a livello dell'Unione un elenco di rifiuti pericolosi (di seguito «elenco di rifiuti»).
(2)La direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 e H 14 avvenga sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4).
(3)A decorrere dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1o giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
(4)Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.
(5)L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.
(6)Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono definite dettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Pertanto le caratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere considerati pericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano riprese all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE, sono diventate superflue.
(7)Le prescrizioni di cui all'articolo 3 della decisione 2000/532/CE sono integrate nell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE e sono dunque diventate superflue.
(8)Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2000/532/CE è così modificata:
1)gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
2)l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles,il 18 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_370_R_0010