La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle autovetture e sui veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’Unione sono essenziali per il funzionamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di cui al regolamento (UE) 2019/631. Atteso che tale regolamento ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020, è opportuno semplificare e chiarire le disposizioni di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 (2) e (UE) n. 293/2012 (3) della Commissione e riunire tali disposizioni in un unico regolamento di esecuzione. Ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno tuttavia consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021.
(2)Per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi è necessario stabilire delle procedure che devono essere seguite dalle autorità competenti degli Stati membri, dai costruttori, dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA).
(3)Il ciclo di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631 prevede tre tappe principali: la comunicazione annuale alla Commissione, da parte delle autorità degli Stati membri, dei dati provvisori basati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi nel corso dell’anno civile precedente; la trasmissione di tali dati provvisori, da parte della Commissione assistita dall’AEA, ai costruttori interessati; la verifica di tali dati da parte dei costruttori e, se necessario, la comunicazione alla Commissione delle eventuali correzioni apportate.
(4)È opportuno definire chiaramente le misure che le diverse parti devono adottare, entro i termini previsti nel corso delle tre fasi, al fine di garantire la solidità e l’affidabilità dell’insieme di dati finale pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631, sulla base del quale vengono determinate le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori e il rispetto dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2.
(5)A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a raccogliere, a partire dal 2021, i dati sul consumo reale di carburante o di energia delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono registrati dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4).
(6)Questi dati reali dovrebbero essere raccolti non appena disponibili, in quanto è essenziale individuare, quanto prima possibile, come evolvono nel tempo la differenza tra le emissioni e il consumo di carburante o di energia reali e i corrispondenti valori di omologazione, sia per monitorare l’efficacia delle norme sulle emissioni di CO2 ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, sia per informare il pubblico.
(7)Al fine di garantire che sia possibile accedere il più rapidamente possibile ai dati sul consumo reale di carburante e di energia, i costruttori dovrebbero essere tenuti a raccogliere questi dati dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021. Tali dati possono essere rilevati sia attraverso il trasferimento diretto dei dati dai veicoli ai costruttori, sia attraverso i loro concessionari o riparatori autorizzati quando effettuano operazioni di manutenzione o riparazioni sui veicoli e devono leggere i dati di bordo per altri scopi. I costruttori che hanno accesso a tali dati dovrebbero comunicarli alla Commissione, iniziando dai dati relativi ai veicoli nuovi immatricolati nell’Unione per la prima volta nel 2021.
(8)A norma del regolamento (UE) 2017/1151, l’obbligo di dotare i veicoli di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante o di energia non si applica ad alcuni piccoli costruttori ed è pertanto opportuno che questi siano esentati anche dall’obbligo di raccogliere e comunicare i dati reali. Se lo desiderano, i piccoli costruttori dovrebbero comunque avere la possibilità di comunicare tali dati.
(9)È opportuno che gli Stati membri raccolgano dati sul consumo reale di carburante e di energia nell’ambito dei controlli tecnici effettuati a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Per agevolare questo compito, occorre allineare l’obbligo di rilevamento dei dati reali alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/UE, per quanto riguarda i calendari nazionali dei controlli tecnici e la lettura dei dati dalla porta seriale di diagnosi a bordo dei veicoli. La raccolta dei dati dovrebbe pertanto iniziare sin dal primo controllo tecnico e dovrebbe diventare obbligatoria solo dopo il 20 maggio 2023, data a partire dalla quale gli organismi e i soggetti che effettuano tali controlli devono dotarsi dei dispositivi necessari, come gli strumenti di scansione, a norma di tale direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora lo desiderino, a comunicare i dati prima di tale data.
(10)I costruttori e gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all’AEA i dati reali raccolti nel corso di un anno civile, utilizzando le procedure per la trasmissione di dati stabilite dall’AEA. Qualora tali dati non fossero disponibili, come può accadere in particolare nei primi anni civili successivi al 2021, i costruttori e gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione indicando i motivi della mancata disponibilità dei dati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.077.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A077%3ATOC
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