La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono le norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali mediante un riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (3).
(2)Conformemente all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, affinché una varietà vegetale possa essere approvata, la sua denominazione varietale deve essere considerata ammissibile dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Una denominazione varietale è ammissibile se non vi sono impedimenti ai sensi dei paragrafi 3 o 4 di tale articolo.
(3)Il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione di alcuni criteri indicati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/53/CE e dell’articolo 9, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2002/55/CE.
(4)L’UCVV e gli Stati membri hanno istituito un gruppo di esperti che ha elaborato e modificato orientamenti relativi all’ammissibilità delle denominazioni a norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 (orientamenti relativi alle denominazioni varietali (5)). Al fine di garantire un’applicazione coerente dei criteri di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, è opportuno fornire ulteriori chiarimenti a partire dagli orientamenti relativi alle denominazioni varietali.
(5)Il regolamento (CE) n. 637/2009 è stato modificato in varie occasioni. Data la necessità di modificare le norme esistenti e ai fini della certezza del diritto, tale regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
(6)Una denominazione varietale deve essere approvata, tranne qualora non sia ammissibile a causa dell’esistenza di impedimenti. A norma dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 l’impiego di una denominazione varietale deve essere vietato nel caso di un diritto anteriore altrui, di difficoltà per quanto concerne il riconoscimento o la riproduzione, di denominazione identica a quella di un’altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata o a denominazioni che sono correntemente utilizzate per la commercializzazione di merci, di denominazione che possa costituire un illecito in uno degli Stati membri o possa essere contraria all’ordine pubblico, di confusione dovuta a somiglianza visiva, fonetica o concettuale o di contenuto fuorviante.
(7)Al fine di concedere alle autorità competenti il tempo sufficiente per l’applicazione delle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC
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