La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)All’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009 i coformulanti sono definiti come sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.
(2)L’inclusione dei coformulanti nei prodotti fitosanitari non è accettabile se i loro residui, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull’ambiente. L’inclusione dei coformulanti nei prodotti fitosanitari non è inoltre accettabile se il loro impiego, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente. I coformulanti inaccettabili devono essere elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(3)I coformulanti sono sostanze o preparazioni utilizzate insieme alle sostanze attive nei prodotti fitosanitari e sono quindi ugualmente diffusi nell’ambiente. Anche i criteri relativi alla salute umana, all’ambiente, all’ecotossicità e alle acque sotterranee di cui ai punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 e 3.10 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbero pertanto essere pertinenti nell’individuazione dei coformulanti inaccettabili.
(4)L’elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe pertanto includere sostanze oggetto di una classificazione armonizzata come cancerogene, categoria 1A o 1B, mutagene, categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B, conformemente all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(5)L’elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe inoltre includere le sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») o molto persistenti e molto bioaccumulabili («vPvB») conformemente all’articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(6)L’elenco dei coformulanti inaccettabili dovrebbe inoltre includere le sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino conformemente all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, o le sostanze identificate come interferenti endocrini a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o le sostanze identificate come inquinanti organici persistenti a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(7)L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni per determinate sostanze pericolose. Se l’uso di tali sostanze come coformulanti nei prodotti fitosanitari è soggetto a restrizioni, tali sostanze dovrebbero essere aggiunte all’elenco dei coformulanti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(8)Gli Stati membri hanno individuato coformulanti di cui ritengono inaccettabile l’inclusione nei prodotti fitosanitari autorizzati a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (6) o del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali coformulanti sono stati notificati da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lituania, Spagna e Norvegia. Tra tali coformulanti, quelli soggetti a una classificazione armonizzata come sostanze cancerogene, categoria 1A o 1B, sostanze mutagene, categoria 1A o 1B, o sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B, conformemente all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, quelli identificati come PBT o vPvB conformemente all’articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, quelli identificati come sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino conformemente all’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e quelli identificati come inquinanti organici persistenti a norma del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)L’utilizzo dell’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato è vietato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione (7), poiché sono stati individuati motivi di preoccupazione in relazione alla tossicità dell’ammina di sego polietossilata e al suo potenziale di incidere negativamente sulla salute umana. Dato che tali motivi di preoccupazione sono dovuti alle proprietà intrinseche della sostanza in questione e non si limitano quindi ai prodotti formulati contenenti glifosato, ma sono ugualmente validi per i prodotti formulati contenenti altre sostanze attive, anche l’ammina di sego polietossilata dovrebbe essere aggiunta all’elenco dei coformulanti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(10)Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/109 (8) e (UE) 2018/619 (9) non hanno approvato il PHMB (1600; 1.8), n. CAS 27083-27-8 e 32289-58-0, e il PHMB (1415; 4.7), n. CAS 32289-58-0 e 1802181-67-4, come principi attivi esistenti per l’utilizzo nei biocidi per, tra gli altri, il tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) a causa di rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. Il loro utilizzo nei prodotti fitosanitari come preservanti per prodotti in scatola causerebbe quindi effetti inaccettabili sulla salute umana e sull’ambiente. È quindi opportuno che anche il PHMB (1600; 1.8) e il PHMB (1415; 4.7) siano inclusi nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.074.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A074%3ATOC
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