Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione del 1° Marzo 2021 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association - «Eurofer» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati»). Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. DOMANDA

(3)Il 21 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che suffragava ulteriormente la sua domanda di registrazione contenuta nella denuncia. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell’applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.

(4)Un produttore esportatore operante in entrambi i paesi interessati, il gruppo Jindal, ha presentato osservazioni in risposta alla domanda.

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle ultime statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all’apertura dell’inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato, delle numerose misure istituite e delle inchieste aperte, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dai paesi interessati.

(7)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore di un eventuale dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(8)Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dall’India e dall’Indonesia siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping, pari al 48,8 % per l’India e compresi tra il 15,6 % e il 34,4 % per l’Indonesia, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.

(9)La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all’industria dell’Unione, compreso l’andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.

(10)Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell’avviso di apertura del presente procedimento pubblicato il 30 settembre 2020. Essendo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all’inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. La Commissione ha pertanto ritenuto, su tale base, che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati del dumping, della sua portata e del presunto pregiudizio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.071.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071%3ATOC

 

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