Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1° Marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Pe e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 31 bis,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ed è opportuno istituire tale interconnessione conformemente alle specifiche tecniche e alle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 di tale direttiva. Tuttavia, le differenze tra il fine, l’ambito di applicazione e il contenuto dei registri interconnessi ai sensi della direttiva (UE) 2017/1132 e dei registri centrali dei titolari effettivi istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 rendono necessario definire e adottare ulteriori specifiche tecniche, misure e altri requisiti che garantiscano condizioni uniformi di attuazione del sistema.

(2)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849 figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.071.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A071%3ATOC

 

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