Decisione (UE) 2021/366 del Consiglio del 22 Febbraio 2021.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (1) è entrato in vigore il 5 gennaio 1976. È stato modificato da ultimo il 20 settembre 2010.

(2)A norma dell’articolo 21 AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di modifica dell’AETR al segretario generale delle Nazioni Unite (ONU). Prima di essere presentate al segretario generale dell’ONU, le proposte sono discusse nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(3)Un gruppo di esperti sull’AETR è stato istituito dall’UNECE nell’ambito dell’AETR. Tale gruppo è un organo abilitato a sviluppare e presentare proposte per modificare l’AETR al gruppo di lavoro UNECE sui trasporti stradali.

(4)Si prevede che il gruppo di esperti sull’AETR, in occasione della sua 25a sessione programmata per febbraio 2021, e il gruppo di lavoro UNECE sui trasporti stradali, in occasione della sua 116a sessione programmata per ottobre 2021, discuterà le modifiche dell’AETR relative all’adozione del tachigrafo intelligente.

(5)L’articolo 22 bis AETR prevede che le modifiche dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (2) concernenti il tachigrafo digitale siano automaticamente recepite da tutte le parti contraenti dell’AETR, senza alcuna consultazione formale o votazione. L’assenza di partecipazione delle parti contraenti dell’AETR al processo di elaborazione e adozione delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale è una delle cause di malcontento per alcune di tali parti contraenti. La Commissione nella sua comunicazione del 19 luglio 2011 dal titolo «Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» riconosce che tale meccanismo mina l’adozione corretta e armonizzata del tachigrafo digitale da parte delle parti contraenti non appartenenti all’Unione.

(6)È nell’interesse dell’Unione che sia modificato il processo decisionale previsto nell’AETR per quanto concerne i dispositivi di controllo, compresi i tachigrafi digitali, che la procedura di cui all’articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, AETR diventi applicabile all’inclusione delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente nell’AETR e che l’articolo 22 bis AETR rimanga in vigore per eventuali future modifiche delle prescrizioni per le versioni precedenti del tachigrafo.

(7)A norma dell’articolo 10 AETR, un tachigrafo le cui condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 è considerato conforme alle prescrizioni dell’AETR. L’articolo 10 AETR dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente, che dovrebbe essere considerato conforme alle prescrizioni dell’AETR a partire dalla data di entrata in vigore dell’appendice 1C dell’allegato dell’AETR.

(8)L’articolo 13 AETR relativo alle disposizioni transitorie dovrebbe essere modificato per fissare la data precisa per l’attuazione da parte delle parti contraenti delle disposizioni sui tachigrafi intelligenti.

(9)L’articolo 14 AETR non consente l’adesione di organismi diversi dagli Stati membri dell’UNECE e dagli Stati ammessi all’UNECE a titolo consultivo.

(10)Vi sono varie argomentazioni a favore del consenso all’Unione ad aderire all’AETR. In primo luogo, all’Unione spetta la competenza esclusiva nell’ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 22/70 (3). In secondo luogo, l’adesione dell’Unione all’AETR garantirebbe la rappresentanza efficace degli interessi dell’Unione in seno all’AETR. Infine, le specificità dell’AETR e del processo decisionale proposto rendono appropriato che l’Unione sia una parte contraente. Per consentire l’adesione dell’Unione all’AETR, l’articolo 14 AETR dovrebbe essere modificato al fine di prevedere l’adesione delle organizzazioni di integrazione regionale all’AETR.

(11)Le specifiche tecniche del tachigrafo intelligente da includere nell’AETR come appendice 1C del suo allegato dovrebbero essere sviluppate sulla base delle specifiche presentate al gruppo di esperti sull’AETR a nome dell’Unione l’8 aprile 2020 e sulla base delle specifiche che la Commissione adotterà nel 2021 a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)Il modello della scheda di omologazione di cui all’appendice 2, capitolo III, dell’allegato dell’AETR dovrebbe essere modificato così da poter essere utilizzato anche per l’omologazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti.

(13)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel gruppo di esperti sull’AETR e nel gruppo di lavoro UNECE sui trasporti su strada, poiché l’AETR dovrebbe essere modificato al fine di conseguire l’armonizzazione paneuropea nel campo degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafi) e tali modifiche produrranno gli effetti giuridici di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

(14)Poiché l’Unione non è una parte contraente dell’AETR e il suo status non le consente di comunicare le modifiche proposte, gli Stati membri, agendo nell’interesse dell’Unione, dovrebbero comunicare al gruppo di esperti sull’AETR le modifiche proposte in uno spirito di leale cooperazione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione.

(15)La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del gruppo di esperti sull’AETR e del gruppo di lavoro UNECE sui trasporti su strada,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 25a sessione del gruppo di esperti sull’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e nella 116 a sessione del gruppo di lavoro UNECE sui trasporti su strada è conforme alle proposte di modifica dell’AETR (5).

Modifiche formali e di minore entità della posizione di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1.La posizione di cui all’articolo 1 è espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del gruppo di esperti sull’AETR e del gruppo di lavoro UNECE sui trasporti su strada.

2.Gli Stati membri comunicano le proposte di modifica al gruppo di esperti sull’AETR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 Febbraio 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.070.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A070%3ATOC

 

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