La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2007 l’autorità competente della Slovacchia («l’autorità di valutazione competente») ha ricevuto una domanda, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per l’iscrizione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso nell’allegato I di detta direttiva ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, «igiene umana», descritto nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
(3)Il 16 giugno 2020 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) («l’Agenzia») è stato adottato dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(4)Secondo tale parere, i biocidi del tipo di prodotto 1 che usano cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
(5)Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.070.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A070%3ATOC
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