La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (2).
(3)A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato a polli da ingrasso nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». Il microrganismo Trichoderma reesei è stato nel frattempo rinominato Trichoderma longibrachiatum. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 17 marzo 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo, alle condizioni d’uso proposte, soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49754) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1091/2009.
(7)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (precedentemente denominato Trichoderma reesei) (MUCL 49754), è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it