Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 Febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese.

Leggi Ue

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (3), a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione (4), a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping la Commissione ha esteso i dazi antidumping per altri cinque anni.

(4)Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultano sono quindi comprese tra il 4,9% e il 30,2%.

(5)Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione (5), a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto. Il dazio, basato sul livello delle sovvenzioni, era del 13,1 %.

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Il 17 dicembre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un riesame in previsione della scadenza in relazione alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (6).

(7)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito alla domanda di riesame presentata dall’associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association - «APFE» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La domanda conteneva elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza e reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(8)Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (7) di aver ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto e pertanto le consultazioni non hanno avuto luogo.

1.3.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.Parti interessate

(10)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il richiedente, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.065.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A065%3ATOC

 

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