Regolamento Delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 Dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).

(2)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.

(3)Il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant).

(4)L’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

(5)La Commissione ha determinato la presenza di pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri come impurità in taluni articoli, comprese materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno.

(6)Per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e agevolare l’applicazione, si dovrebbe quindi fissare un limite UTC di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC

 

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