Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7 e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 (2), l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato firmato il 24 novembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)L’accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell’Unione nel Caucaso meridionale. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un’ampia gamma di settori, l’accordo getterà le basi per una relazione bilaterale più efficace con la Repubblica d’Armenia.
(3)È opportuno approvare l’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio a nome dell’Unione europea, deposita lo strumento di approvazione di cui all’articolo 385, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
1.Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, le modifiche dell’accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (5).
2.Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo.
Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.
Articolo 4
1.Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 (indicazioni geografiche), dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2.A norma dell’articolo 301 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell’accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata.
Articolo 5
L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Gennaio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A061%3ATOC
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