La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 16 (1), paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (2).
(2)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
(3)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.
(4)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 un determinato importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.
(5)I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di conseguenza.
(6)A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.
(7)È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi dal 2021 al 2027. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia per gli esercizi dal 2021 al 2027 è stabilito nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Febbraio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.040.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A040%3ATOC
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