La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione (3) contenente disposizioni sui controlli fitosanitari e sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Bielorussia e della Cina era applicabile fino al 30 giugno 2020. Tali norme si applicavano in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione (4) relative ai controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno.
(2)Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia e della Cina non era sempre conforme al regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulla base delle loro valutazioni dei rischi, registrati in TRACES e precedentemente nel sistema web EUROPHYT-Interceptions, è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari dell’India non era sempre conforme al regolamento summenzionato.
(3)Le mancate conformità constatate dagli Stati membri dimostrano che esiste un rischio di introduzione di organismi nocivi vivi con il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti provenienti da questi tre paesi di origine, ossia Bielorussia, Cina e India, e che tali prodotti dovrebbero essere sottoposti a controlli specifici.
(4)Al fine di evitare le conseguenze derivanti da una tale mancata conformità in futuro, è opportuno adottare misure in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia, della Cina e dell’India.
(5)Al fine di garantire una migliore preparazione delle autorità che eseguono i rispettivi controlli fitosanitari, le autorità competenti o gli operatori che intervengono nell’importazione dei prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno dovrebbero, non appena sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale da imballaggio in legno, trasmettere un preavviso all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo.
(6)Il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati dovrebbe essere soggetto periodicamente a controlli fitosanitari. In base al rischio fitosanitario individuato, il tasso di frequenza di tali controlli non dovrebbe essere inferiore al 15 % del materiale da imballaggio in legno importato dei prodotti specificati, al fine di garantire il controllo di un campione rappresentativo.
(7)Tale materiale da imballaggio in legno, nonché i prodotti specificati, dovrebbero essere soggetti alle norme dell’Unione sui controlli doganali fino al completamento di detti controlli fitosanitari, al fine di garantire che la loro libera circolazione nel territorio dell’Unione non presenti alcun rischio fitosanitario.
(8)I controlli fitosanitari dovrebbero essere eseguiti al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio dell’Unione o nei punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire che tali controlli siano effettuati nelle strutture più adeguate.
(9)Ai fini della chiarezza giuridica, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento, in modo da tener conto dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, applicabili dal 14 dicembre 2019.
(10)Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguarsi alle prescrizioni previste dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.040.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A040%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it