La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti di cui si deve tenere conto in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/39 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/39 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, Slovacchia e Germania.
(4)Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2002/60/CE.
(5)Nel gennaio 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Gorzów e Myślibórz in Polonia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone della Polonia attualmente elencate nella parte I di detto allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, che sono interessate dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.
(6)Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Szydłów in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(7)Nel gennaio 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Bardejov e Spišská Nová Ves in Slovacchia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Slovacchia, attualmente elencate nella parte I di detto allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, che sono interessate dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.
(8)Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Prešov in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(9)Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel circondario di Görlitz, nello stato federato della Sassonia, in Germania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Germania attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(10)A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, Slovacchia e Germania, e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Di tali modifiche si dovrebbe tenere conto nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Per saperne di più:
Tratti da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.038.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A038%3ATOC
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