La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2)Con la decisione di esecuzione C(2016) 5884 (3), la Commissione ha chiesto al CEN di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione (5), per adeguarle al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto nonché la chiarezza di tali norme, procedendo tra l'altro alla redazione di un più preciso allegato ZA e all'introduzione di riferimenti normativi datati. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 81-20:2020 sui requisiti generali di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per il trasporto di persone e cose e della norma armonizzata EN 81-50:2020 relativa alle regole di progettazione, ai calcoli, alle verifiche e alle prove degli ascensori e dei componenti per ascensori. Con la revisione delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali.
(4)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.
(5)Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(6)Le norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020 sostituiscono le norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)Per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l'applicazione delle norme armonizzate EN 81-20:2020 ed EN 81-50:2020, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014.
(8)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella comunicazione 2016/C 293/05 della Commissione dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. La suddetta comunicazione dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-20:2014 ed EN 81-50:2014, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.
(9)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La comunicazione 2016/C 293/64 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi fino al 27 luglio 2022 per quanto riguarda i riferimenti delle norme armonizzate figuranti nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
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