Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje.
(4)Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.
(5)Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.
(6)Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.
(8)Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.
(9)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)L’importo di 683.740,523 EUR è erogato alla Croazia;
b)L’importo di 7.071,280 EUR è erogato alla Polonia.
Articolo 2
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:
a)L’importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;
b)L’importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;
c)L’importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;
d)L’importo di 26 587 069 EUR è erogato all’Ungheria;
e)L’importo di 23 279 441 EUR è erogato all’Irlanda;
f)L’importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;
g)L’importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 Novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 25 Novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
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