La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, della medesima direttiva possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione (3), l’Italia è stata autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per quanto riguarda il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.
(3)Con lettera del 2 aprile 2019 l’Italia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a continuare a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA. In particolare l’Italia non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA per le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per il trasporto di persone e altre operazioni di cui a tale punto. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA dell’Italia. L’Italia è in grado di effettuare un calcolo utilizzando valutazioni approssimative per detta categoria di operazioni. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA utilizzando valutazioni approssimative per il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
(4)Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, l’Italia è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per il trasporto di persone e altre operazioni di cui all’allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Gennaio 2021
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.020.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A020%3ATOC
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