La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)Il 22 luglio 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato la relazione «Reforming Major Interest Rate Benchmarks» contenente raccomandazioni volte a rafforzare gli indici di riferimento esistenti e altri potenziali tassi di riferimento basati sui mercati interbancari e a elaborare tassi di riferimento alternativi pressoché privi di rischio.
(3)Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione.
(4)Il regolamento (UE) 2020/34 della Commissione (4) stabilisce deroghe temporanee e limitate alle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari per tenere conto delle conseguenze della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sull’informativa finanziaria nel periodo che precede la sostituzione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente.
(5)Il 27 agosto 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato «Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16» per tenere conto delle conseguenze dell’effettiva sostituzione di indici riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.
(6)Tali modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, evitando così ripercussioni immediate sull’utile (perdita) d’esercizio e inutili cessazioni delle relazioni di copertura a seguito della sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
(7)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, all’IFRS 4 Contratti assicurativi, all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, all’IFRS 9 Strumenti finanziari e all’IFRS 16 Leasing soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a)Il principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
b)L’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
c)L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
d)L’IFRS 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
e)L’IFRS 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2021 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
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