La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo capoverso, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Il Regno Unito figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione (4).
(4)Nel dicembre 2020 il Regno Unito ha tuttavia confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI dei sottotipi H5N8 e H5N1 in aziende avicole situate sul suo territorio. A causa di tali focolai, un’ulteriore regionalizzazione del paese è stata stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione (5), come modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 (6), e nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione (7) in conformità all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Poiché le misure per il controllo e l’eradicazione di tali focolai proseguono dopo il 31 dicembre 2020, tale regionalizzazione dovrebbe riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
(5)Dopo la pubblicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/2240 e 2020/2242 inoltre il Regno Unito ha confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI nelle zone ivi stabilite, che dovrebbero anch’essi riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
(6)La voce relativa al Regno Unito nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(7)Inoltre, poiché la regionalizzazione del Regno Unito per tali focolai è stata stabilita quando il diritto dell’Unione si applicava a tale paese conformemente all’accordo di recesso, le misure di protezione in relazione ai focolai di HPAI confermati nel 2020 sarebbero state revocate dopo 30 giorni dalla data di conferma. È pertanto opportuno indicare le relative date come date a decorrere dalle quali le zone soggette a restrizione a causa dei focolai confermati nel 2020 possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tali zone dovrebbero essere nuovamente autorizzati.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A011%3ATOC
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