La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni di un costruttore per il periodo 2021-2024 a norma dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/631, sono necessari i dati sulle emissioni di CO2 per i veicoli immatricolati nell’anno civile 2020. Per i costruttori che immettono veicoli sul mercato dell’Unione per la prima volta nel periodo 2021-2024, è necessario chiarire le modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi di deroga per tale periodo, tenendo conto del fatto che, nell’anno civile 2020, per questi costruttori i dati sulle emissioni di CO2 non saranno disponibili, o lo saranno solo parzialmente.
(2)Analogamente, per i costruttori che nel corso dell’anno civile 2020 immettono sul mercato dell’Unione solo veicoli a zero emissioni di CO2 sono necessari dei chiarimenti sulle modalità di determinazione dei loro obiettivi specifici per le emissioni nel periodo 2021-2024.
(3)A decorrere dal 1o gennaio 2021, le norme sulle emissioni di CO2 devono basarsi sui dati relativi alle emissioni di CO2 determinati conformemente alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale(WLTP) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151 della Commissione (2). È pertanto necessario modificare l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 al fine di adeguare i parametri da monitorare e comunicare e eliminare i riferimenti ai dati determinati sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). Tuttavia, ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021.
(4)Si dovrebbe inoltre cogliere questa opportunità per armonizzare, per quanto possibile, i parametri di monitoraggio per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e allineare tutte le disposizioni relative alle modalità di registrazione e comunicazione dei parametri di monitoraggio da parte degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 1014/2010 (3) e al regolamento di esecuzione n. 293/2012 (4) della Commissione, unitamente ai formati di comunicazione di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/631.
(5)È opportuno monitorare e comunicare alcuni nuovi parametri in vista della preparazione di una procedura per il monitoraggio dei valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante o di energia, come previsto all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, e per la verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio di cui all’articolo 13 di tale regolamento. Ciò comprende, in particolare, i valori del consumo di carburante e, su richiesta della Commissione, i parametri utilizzati per il calcolo dei valori delle emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità dei veicoli, vale a dire i coefficienti di resistenza all’avanzamento, la zona anteriore e la classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici.
(6)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Ottobre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.433.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433%3ATOC
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