La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» , registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione (3).
(2)Con lettera del 4 dicembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori di durata limitata compresa tra due e cinque anni ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 7 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» pubblicato il 14 novembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (4). Con lettera del 28 gennaio 2020, le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 24 dicembre 2019, pubblicato il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (5), che modifica il decreto del 7 novembre 2018 e i nominativi degli operatori beneficiari di tale periodo transitorio. L’elenco di detti operatori è allegato al disciplinare. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente lo «Chabichou du Poitou» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Il presgocciolamento della cagliata è vietato.» Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Descrizione del prodotto»: «Lo “Chabichou du Poitou” è prodotto esclusivamente con latte caprino crudo e intero» e Sezione «Metodo di ottenimento»: «Il latte utilizzato è latte caprino crudo.» Cento operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «Almeno il 75% della razione annua delle capre del gregge proviene dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra all’anno.» Diciotto operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: Sezione «Metodo di ottenimento» «La razione è costituita da almeno il 55% di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all’anno.» Ottantaquattro operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni della Sezione «Metodo di ottenimento»: «La razione complementare contiene almeno 150 kg o il 30% di cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche provenienti dalla zona geografica.», «La razione per capra all’anno contiene almeno 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti dalla zona geografica» e «I foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica».
(3)Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Chabichou du Poitou» (DOP).
Articolo 2
La protezione concessa in conformità dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo a seguito dei decreti del 7 novembre 2018 e del 24 dicembre 2019 relativi alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou», pubblicati rispettivamente il 14 novembre 2018 e il 10 gennaio 2020 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2020
Per la Commissione
a nome della Presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC
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