La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione (2) istituisce un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, ossia definisce l’indicatore di predisposizione all’intelligenza e stabilisce una metodologia comune per calcolarlo.
(2)L’adesione degli Stati membri al sistema è facoltativa. Gli Stati membri che aderiscono al sistema comune dovrebbero attuarlo conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato 2020/2155.
(3)Le modalità tecniche per l’attuazione efficace di tale sistema comune facoltativo a livello di Unione devono essere precisate in un atto di esecuzione.
(4)La valutazione della predisposizione degli edifici e delle unità immobiliari all’intelligenza nell’ambito del sistema di indicatore ai fini del rilascio di un certificato di predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere effettuata da esperti qualificati o accreditati che possono essere liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
(5)Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, gli esperti accreditati per la certificazione della prestazione energetica degli edifici, per l’ispezione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, e di riscaldamento o condizionamento dell’aria e ventilazione combinati di cui alla direttiva 2010/31/UE, nonché per lo svolgimento degli audit energetici a norma della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero poter essere considerati competenti a valutare anche la predisposizione degli edifici o delle unità immobiliari all’intelligenza.
(6)Gli Stati membri che decidono di attuare il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbero essere autorizzati ad effettuare una fase di prova secondo le disposizioni dettagliate di cui al presente regolamento. Non sono ritenuti necessari atti normativi per tale fase di prova, a meno che uno Stato membro non ritenga che il contesto nazionale lo richieda. Durante la fase di prova si dovrebbe consentire di raccogliere riscontri per adattare le modalità di attuazione del sistema e preparare la revisione del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2020/2155.
(7)L’attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbe consentire ai proprietari degli edifici o delle unità immobiliari o ad altri portatori di interessi collegati all’edificio o all’unità immobiliare, quali i gestori degli impianti, di valutare la predisposizione dei loro edifici o unità immobiliari all’intelligenza. Tuttavia un certificato relativo all’indicatore di predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere rilasciato solo sulla base di una valutazione effettuata da un esperto qualificato o accreditato.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 26 della direttiva 2010/31/UE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC
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