Regolamento Delegato (UE) 2020/2155 della Commissione del 14 Ottobre 2020 che integra la Direttiva 2010/31/UE del Pe e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell’Ue per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030, la direttiva 2010/31/UE è l’atto giuridico principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che disciplina l’efficienza energetica negli edifici. La direttiva 2010/31/UE persegue due obiettivi complementari, vale a dire accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e sostenere la modernizzazione di tutti gli edifici utilizzando le tecnologie intelligenti, come quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale e i servizi basati sul cloud, e creando un legame più forte con la mobilità pulita.

(2)Per favorire una valutazione coerente e trasparente della predisposizione degli edifici all’intelligenza nell’Unione, è opportuno stabilire una definizione comune dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza e una metodologia comune per calcolarlo.

(3)Al fine di assicurare un sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza accettabile, utilizzabile e coerente, la Commissione ha sviluppato, in collaborazione con un ampio numero di portatori di interessi e d’intesa con gli Stati membri, una metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza in conformità all’articolo 8, paragrafo 10, e all’allegato I bis, della direttiva 2010/31/UE.

(4)La metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza assicura una certa coerenza e comparabilità a livello di UE, pur lasciando sufficiente flessibilità per adattare il calcolo a situazioni specifiche.

(5)È opportuno istituire adeguati meccanismi di controllo dell’attuazione del sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza.

(6)Ove opportuno il proprietario, il gestore della struttura o qualsiasi altro portatore di interessi collegato all’edificio dovrebbe poterne autovalutare la predisposizione all’intelligenza con il supporto di orientamenti e strumenti aperti.

(7)Per evitare la duplicazione degli sforzi e dei costi tra il sistema di indicatore di predisposizione all’intelligenza e i sistemi obbligatori esistenti, la metodologia per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrebbe consentire agli Stati membri, se lo desiderano, di collegare o integrare il sistema di indicatore suddetto con i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica e altri sistemi istituiti a norma della direttiva 2010/31/UE.

(8)L’indicatore dovrebbe essere concepito in modo da rispecchiare la predisposizione degli edifici e dei loro sistemi all’intelligenza e dovrebbe essere utilizzato per integrare (senza sostituire) gli strumenti che esaminano altri aspetti degli edifici, come la prestazione energetica o la sostenibilità.

(9)L’indicatore di predisposizione all’intelligenza non dovrebbe essere un indicatore della prestazione energetica degli edifici. I proprietari di edifici dovrebbero essere informati del fatto che la predisposizione all’intelligenza misurata dall’apposito indicatore e la prestazione energetica degli edifici espressa dagli attestati di prestazione energetica sono due concetti diversi, che devono pertanto essere affrontati con misure di tipo diverso, anche se la predisposizione all’intelligenza dovrebbe contribuire a migliorare la prestazione energetica.

(10)I vantaggi per consumatori, proprietari e utenti degli edifici saranno massimizzati quando gli strumenti disponibili per valutare gli edifici saranno usati sinergicamente, assicurando che consumatori, proprietari e utenti degli edifici possano acquisire una comprensione completa dei loro edifici e del modo in cui possono migliorarne la prestazione complessiva.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.431.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A431%3ATOC

 

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