Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 Dicembre 2020 che modifica e rettifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni de i gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 2, e l’articolo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e la verifica dei dati a livello di attività rilevati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (2), nonché per sfruttare le sinergie, è opportuno includere nel quadro giuridico stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) regole per la verifica delle comunicazioni concernenti il livello di attività annuale di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.

(2)Le norme armonizzate come la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra da utilizzare ai fini dell’accreditamento o di altre forme di riconoscimento, sono riesaminate periodicamente. È opportuno apportare una serie di modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per allinearlo alle modifiche apportate alle norme applicabili e rafforzare le prescrizioni relative alle procedure dei verificatori e al funzionamento del sistema di gestione del verificatore.

(3)È importante chiarire che la presunzione di conformità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non esonera il verificatore dall’applicazione delle prescrizioni specifiche del programma di cui a tale regolamento e che la stessa presunzione non si applica a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 laddove è importante preservare gli obiettivi e i principi di cui all’allegato V della direttiva 2003/87/CE.

(4)A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore di un impianto che chiede l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano della metodologia di monitoraggio. Pertanto, non occorre più prevedere la verifica degli elementi pertinenti per questo tipo di assegnazione a titolo gratuito nell’ambito di applicazione della verifica del piano di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(5)Per garantire che la valutazione della verifica possa essere effettuata in modo efficiente e tempestivo, è opportuno modificare le regole relative all’accesso dell’autorità competente alla documentazione interna di verifica.

(6)Per promuovere ulteriormente l’armonizzazione in seno all’Unione e migliorare l’efficacia del sistema di accreditamento, è importante apportare chiarimenti in merito all’ammissibilità dei verificatori che chiedono l’accreditamento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(7)Successivamente alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. In particolare, in tutto il testo, è stato omesso il numero del regolamento delegato (UE) 2019/331 che deve invece figurare.

(8)Circostanze di forza maggiore che sfuggono al controllo del gestore o dell’operatore aereo possono impedire al verificatore di effettuare visite fisiche dei siti a norma dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. In questi casi è opportuno consentire ai verificatori di effettuare visite «virtuali» dei siti purché siano rispettate condizioni specifiche.

(9)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

(10)È opportuno che le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applichino alla verifica delle emissioni dei gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati relativi all’assegnazione per il quarto periodo di scambio. L’applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata al 1o gennaio 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
27700
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89347596
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.225.195.153