La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni de i gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 2, e l’articolo 15, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e la verifica dei dati a livello di attività rilevati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (2), nonché per sfruttare le sinergie, è opportuno includere nel quadro giuridico stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) regole per la verifica delle comunicazioni concernenti il livello di attività annuale di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.
(2)Le norme armonizzate come la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra da utilizzare ai fini dell’accreditamento o di altre forme di riconoscimento, sono riesaminate periodicamente. È opportuno apportare una serie di modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per allinearlo alle modifiche apportate alle norme applicabili e rafforzare le prescrizioni relative alle procedure dei verificatori e al funzionamento del sistema di gestione del verificatore.
(3)È importante chiarire che la presunzione di conformità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non esonera il verificatore dall’applicazione delle prescrizioni specifiche del programma di cui a tale regolamento e che la stessa presunzione non si applica a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 laddove è importante preservare gli obiettivi e i principi di cui all’allegato V della direttiva 2003/87/CE.
(4)A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore di un impianto che chiede l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano della metodologia di monitoraggio. Pertanto, non occorre più prevedere la verifica degli elementi pertinenti per questo tipo di assegnazione a titolo gratuito nell’ambito di applicazione della verifica del piano di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(5)Per garantire che la valutazione della verifica possa essere effettuata in modo efficiente e tempestivo, è opportuno modificare le regole relative all’accesso dell’autorità competente alla documentazione interna di verifica.
(6)Per promuovere ulteriormente l’armonizzazione in seno all’Unione e migliorare l’efficacia del sistema di accreditamento, è importante apportare chiarimenti in merito all’ammissibilità dei verificatori che chiedono l’accreditamento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(7)Successivamente alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. In particolare, in tutto il testo, è stato omesso il numero del regolamento delegato (UE) 2019/331 che deve invece figurare.
(8)Circostanze di forza maggiore che sfuggono al controllo del gestore o dell’operatore aereo possono impedire al verificatore di effettuare visite fisiche dei siti a norma dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. In questi casi è opportuno consentire ai verificatori di effettuare visite «virtuali» dei siti purché siano rispettate condizioni specifiche.
(9)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
(10)È opportuno che le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applichino alla verifica delle emissioni dei gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati relativi all’assegnazione per il quarto periodo di scambio. L’applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata al 1o gennaio 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC
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