La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Il Giappone figura nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame.
(4)Il 5 novembre 2020 il Giappone ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, il territorio del Giappone non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie giapponesi non possono pertanto più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.
(5)È pertanto opportuno modificare la voce relativa al Giappone nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC
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