La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione (2), quest’ultima ha esteso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese leggermente modificati.
(2)In particolare la Commissione ha concluso che i dazi antidumping definitivi istituiti sul prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale, sono stati elusi mediante le importazioni del prodotto leggermente modificato originario della Repubblica popolare cinese. L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la Repubblica popolare cinese e l’Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. La Commissione ha inoltre constatato che gli effetti riparatori dei dazi risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. La Commissione ha infine riscontrato pratiche di dumping per il prodotto leggermente modificato rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti. In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (il «regolamento di base»), la Commissione ha pertanto concluso che era opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto leggermente modificato originario della Repubblica popolare cinese.
(3)Di conseguenza, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in questione il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione (3) è stato esteso alle importazioni del prodotto leggermente modificato. Tuttavia tale disposizione omette un riferimento esplicito al livello dei dazi applicabile.
(4)Per motivi di chiarezza e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, il dazio esteso è quello applicabile a «tutte le altre società» nella misura iniziale. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base era già stato indicato come base per l’estensione delle misure nel considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la Commissione può estendere i dazi fino al dazio antidumping residuo istituito per il paese soggetto alle misure. Il riferimento a tale disposizione e le conclusioni dell’inchiesta antielusione effettuata sulla base dei dati disponibili dimostrano quindi chiaramente che il dazio esteso dovrebbe essere quello stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione per «tutte le altre società», ovvero un dazio antidumping definitivo del 27,9 %.
(5)Inoltre l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 contiene alcuni errori tipografici che dovrebbero essere corretti, poiché comportano una descrizione non chiara del prodotto e dei codici NC coperti dal dazio antidumping esteso. La definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta (rispetto al prodotto in esame di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione) è stata chiaramente formulata ai considerando 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/1156.
(6)La Commissione ha pertanto deciso di rettificare il considerando 64 e l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 al fine di confermare il livello applicabile di dazi antidumping. Come indicato al considerando 65 e all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156, il livello corretto del dazio antidumping, come chiarito al considerando precedente, dovrebbe essere riscosso anche sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura (UE) 2019/1948 della Commissione (4). Gli effetti di tale rettifica dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 (ovvero dal 6 agosto 2020) e comprendere la raccolta dei dazi sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sottoposto a registrazione.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.Il considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito dal seguente:
«(64)Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione per “tutte le altre società”, ovvero un dazio antidumping definitivo del 27,9 %, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione.»
2.L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 è sostituito dal seguente:
2.«1.Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), originari della Repubblica popolare cinese.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
*Quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti “magnetici” e di acciai rapidi,
*Quelli solo laminati a caldo o a freddo,
*Quelli definiti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 6 agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.410.01.0067.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A410%3ATOC
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