Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 Dicembre 2020 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei coloranti nei succedanei del salmone.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione (3), le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono attualmente autorizzate come additivi alimentari nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», entrambe a un livello massimo di 200 mg/kg, soltanto in succedanei del salmone a base delle specie ittiche Theragra chalcogramma e Pollachius virens. Il 15 luglio 2014 e il 23 settembre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso pareri in cui ha fissato la dose giornaliera ammissibile (DGA) per il giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) (4) a 4 mg/kg di peso corporeo/giorno e la DGA per il ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) (5) a 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno. Nei pareri del 15 luglio 2014 e del 21 aprile 2015 (6) l’Autorità ha concluso che nessuna stima dell’esposizione a tali additivi superava la rispettiva DGA per alcun gruppo di popolazione.

(4)Il 4 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di modifica delle condizioni d’uso delle sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», al fine di autorizzarne l’impiego nei succedanei del salmone a base della specie ittica Clupea harengus. Nella domanda si richiede l’attuale livello massimo di 200 mg/kg, specificando tuttavia che i livelli di utilizzo effettivi sono di molto inferiori, con valori compresi tra uno e due decimi del livello massimo per entrambe le sostanze. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)Se usate come coloranti, le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) conferiscono la tonalità stabile desiderata, migliorano le proprietà organolettiche e accrescono l’attrattiva visiva dei succedanei del salmone a base della specie ittica Clupea harengus.

(6)A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(7)Le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono autorizzate in un’ampia gamma di alimenti. Le più recenti valutazioni dell’esposizione effettuate dall’Autorità, di cui al considerando 3, hanno confermato che l’esposizione complessiva è di molto inferiore alla DGA anche nello scenario più prudente relativo ai livelli massimi stabiliti dalla normativa. Gli usi autorizzati nei succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens sono stati inclusi in tali stime dell’esposizione. Poiché i succedanei del salmone a base di Clupea harengus sono intesi quale alternativa ai succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens, il consumo di succedanei del salmone da parte dei consumatori non dovrebbe cambiare in modo significativo. Inoltre i livelli di utilizzo di giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) necessari per ottenere l’effetto desiderato nei succedanei del salmone a base di Clupea harengus sono notevolmente inferiori ai livelli massimi autorizzati. Non si prevede pertanto che l’uso proposto abbia un impatto significativo sull’esposizione complessiva dei consumatori a tali additivi alimentari, che dovrebbe quindi rimanere al di sotto della DGA.

(8)Le voci per il gruppo II, il gruppo III e il licopene (E 160d) nella categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» attualmente fanno riferimento solo ai «succedanei del salmone». Al fine di fornire chiarezza e certezza del diritto in merito a tale espressione, è opportuno modificare la formulazione di tali voci per indicare che l’uso autorizzato riguarda i «succedanei del salmone» a base della specie ittica Theragra chalcogramma, Pollachius virens o Clupea harengus.

(9)È pertanto opportuno modificare la categoria alimentare 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare le sostanze giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) nei succedanei del salmone a base della specie ittica Clupea harengus e per elencare nelle voci per il gruppo II, il gruppo III e il licopene (E 160d) le specie ittiche da cui possono derivare i «succedanei del salmone».

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Dicembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC

 

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