La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 19 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (2) (di seguito «l’accordo di Parigi»), mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
(2)L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (3). Il Green Deal europeo costituisce una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. L’attuazione del Green Deal europeo prevede che siano dati segnali chiari nel lungo periodo agli investitori per evitare gli attivi non recuperabili e per raccogliere finanziamenti sostenibili.
(3)Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi. La metodologia di detti indici di riferimento si basa sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi. È necessario specificare le norme minime applicabili a entrambi i tipi di indici di riferimento. Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi perseguono obiettivi simili ma con livelli di ambizione diversi. La maggior parte delle norme minime dovrebbe pertanto essere comune a entrambi i tipi di indici di riferimento, mentre le soglie dovrebbero variare in funzione del tipo di indice di riferimento.
(4)Attualmente non sono disponibili dati sufficienti per valutare l’impronta di carbonio derivante dalle decisioni prese dagli emittenti sovrani. Pertanto le emissioni di obbligazioni sovrane non dovrebbero essere componenti ammissibili degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.
(5)Poiché la metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi si basa sugli impegni stabiliti nell’accordo di Parigi, è necessario utilizzare lo scenario a 1,5 °C, senza sforamento o con uno sforamento limitato, di cui alla relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) (4) (di seguito «lo scenario dell’IPCC»). Lo scenario dell’IPCC è in linea con l’obiettivo della Commissione di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas a effetto serra stabilito dal Green Deal europeo. Per essere in linea con lo scenario dell’IPCC, gli investimenti dovrebbero essere riallocati dalle attività dipendenti dai combustibili fossili verso attività verdi o rinnovabili e l’impatto climatico di tali investimenti dovrebbe migliorare di anno in anno.
(6)I settori di cui alle sezioni da A a H e alla sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compresi i settori petrolifero, del gas, minerario e dei trasporti, sono settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici. Per garantire che gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi diano un’immagine realistica dell’economia reale, compresi i settori che dovrebbero ridurre attivamente le emissioni di gas a effetto serra al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’esposizione degli indici di riferimento a tali settori non dovrebbe essere inferiore all’esposizione del sottostante universo di investimenti. Tale requisito dovrebbe tuttavia applicarsi solo agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi che sono indici di riferimento di titoli azionari, per garantire che gli investitori in titoli azionari che sostengono gli obiettivi dell’accordo di Parigi possano, mediante la partecipazione e il voto, continuare a influire sulla transizione delle società verso attività più sostenibili.
(7)Il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere comparabile e coerente. È pertanto necessario stabilire norme relative alla frequenza con cui tali calcoli dovrebbero essere aggiornati e, se del caso, alla valuta da utilizzare.
(8)Una decarbonizzazione basata unicamente sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e 2 (Scope 1 e 2) potrebbe dare esiti controintuitivi. È pertanto opportuno chiarire che le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero tenere conto non solo delle emissioni dirette delle società, ma anche delle emissioni valutate in base al ciclo di vita e dovrebbero quindi includere anche le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (Scope 3). Tuttavia, a causa dell’insufficiente qualità dei dati attualmente disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3, è necessario stabilire un adeguato calendario di introduzione graduale e consentire l’uso di riserve di combustibili fossili per un periodo di tempo limitato. Tale calendario di introduzione graduale dovrebbe basarsi sull’elenco di attività economiche di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.
(9)Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero avere la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle società sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle società stesse. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative agli obiettivi di decarbonizzazione indicati dalle singole società.
(10)Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi dovrebbero essi stessi dimostrare di essere in grado di decarbonizzarsi da un anno all’altro. Questa traiettoria minima di decarbonizzazione dovrebbe essere calcolata utilizzando lo scenario dell’IPCC. Inoltre, al fine di prevenire il «greenwashing», è opportuno specificare le condizioni alle quali è consentito lo scostamento dalla traiettoria di decarbonizzazione ed è concesso il diritto di continuare a utilizzare per un dato indice di riferimento l’etichetta di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
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