La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione (2) («l’accordo di recesso»), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù dell’accordo di recesso e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei Comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1°febbraio 2020 e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020.
(2)I depositari centrali di titoli («CSD») hanno un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l’integrità dell’emissione di titoli impedendo la creazione o la riduzione indebite di titoli emessi. I CSD gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali nei processi di compensazione e di regolamento post-negoziazione. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all’ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria.
(3)A decorrere dal 1o gennaio 2021 i CSD stabiliti nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») saranno considerati CSD di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. In quanto tali, non potranno prestare servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a meno che siano riconosciuti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell’articolo 25 del predetto regolamento. In mancanza di tale riconoscimento, gli emittenti dell’Unione non potranno ricorrere a CSD del Regno Unito per i servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione a titoli costituiti ai sensi della legislazione di uno Stato membro. Una tale situazione può creare per gli emittenti dell’Unione difficoltà temporanee a rispettare gli obblighi di legge, in quanto attualmente i servizi forniti dai CSD del Regno Unito in relazione a titoli societari e fondi indicizzati quotati (ETF) costituiti a norma del diritto nazionale irlandese («titoli societari e ETF irlandesi») non sono forniti da CSD autorizzati nell’Unione («CSD dell’Unione»). È pertanto giustificato e nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri garantire che dopo il 31 dicembre 2020 i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare servizi nell’Unione per un periodo di tempo limitato.
(4)L’ESMA può riconoscere i CSD stabiliti in paesi terzi solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano detti CSD sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. In considerazione del rischio che il Regno Unito recedesse dall’Unione senza la conclusione di un accordo di recesso, la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione (4) aveva concesso l’equivalenza al quadro giuridico e di vigilanza del Regno Unito per il periodo fino al 30 marzo 2021. A seguito della conclusione dell’accordo di recesso, detta decisione di esecuzione non è mai diventata applicabile. I CSD dell’Unione sono ad uno stadio avanzato nel processo di sviluppo di servizi in relazione ai titoli societari e agli ETF irlandesi, per consentire agli emittenti dell’Unione di migrare le loro posizioni, ma tali lavori non saranno pienamente ultimati quando il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario e nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri che le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 per un periodo di sei mesi.
(5)A norma dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi stabiliti sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(6)In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi stabiliti soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha recepito nell’ordinamento interno le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 con effetto dalla fine del periodo di transizione.
(7)In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino alla fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. A seguito del recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nell’ordinamento interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimarrà responsabile della vigilanza dei CSD a decorrere dalla fine del periodo di transizione e, per il momento, non vi sono indicazioni che siano previsti cambiamenti significativi di tale vigilanza.
(8)In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Questo elemento è garantito dal recepimento nell’ordinamento interno del Regno Unito del sistema di equivalenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. Inoltre, il Regno Unito ha introdotto specifiche disposizioni transitorie che consentono ai CSD di paesi terzi di prestare nel Regno Unito servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti per un periodo di almeno sei mesi dopo che il Regno Unito avrà stabilito l’equivalenza del quadro giuridico del paese terzo.
(9)Su tale base si può concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito che saranno applicabili ai CSD del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso soddisfano le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.
(10)La presente decisione si basa sulle informazioni attualmente disponibili sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Alla luce dell’annuncio del Regno Unito secondo cui alcuni requisiti che entreranno in vigore in futuro nell’ambito del quadro giuridico dell’Unione non saranno recepiti nell’ordinamento interno, le disposizioni legislative e di vigilanza attualmente in vigore nel Regno Unito possono essere considerate equivalenti solo per un periodo di tempo limitato. Dato l’annuncio del Regno Unito circa le future divergenze per quanto riguarda le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito, i partecipanti al mercato dovrebbero prepararsi alla possibilità che non sia adottata un’ulteriore decisione di equivalenza in questo ambito.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
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