La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).
(2)Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 «disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali», quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)La Norvegia è stata designata Stato relatore e il 22 dicembre 2016 la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, corredata delle conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).
(4)In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 4 marzo 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(5)Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti clorofene potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.
(6)Tenuto conto del parere dell’Agenzia, non è opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC
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