Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1741 della Commissione del 20 Novembre 2020 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1644 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia.

(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare qualora sia stata confermata la presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione della malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici, sono efficaci per contenere la diffusione di tale malattia.

(3)Inoltre la situazione epidemiologica in Belgio e in alcune zone della Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini domestici e selvatici, grazie alle misure applicate da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2002/60/CE.

(4)Considerata l’efficacia delle misure generali applicate in Belgio conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare di quelle stabilite all’articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale in relazione alla peste suina africana, tutte le zone del Belgio attualmente elencate nelle parti I e II dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero ora essere cancellate da tali elenchi, vista la favorevole situazione epidemiologica della malattia in tale Stato membro.

(5)Considerata l’efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate per la peste suina africana indicate nel codice OIE, anche alcune zone dei voivodati della Podlachia, della Grande Polonia, di Lublino e della Varmia-Masuria, in Polonia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in considerazione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette e vista l’assenza di focolai di peste suina africana in suini domestici in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE.

(6)Considerata l’efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate per la peste suina africana indicate nel codice OIE, anche alcune zone del voivodato della Grande Polonia, attualmente elencate nell’allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte I di detto allegato, in considerazione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette e vista l’assenza di casi di peste suina africana in suini selvatici e di focolai di peste suina africana in suini domestici in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE.

(7)Inoltre, considerata l’efficacia delle misure applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all’articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice OIE in relazione alla peste suina africana, alcune zone del voivodato della Masovia, attualmente elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte I di detto allegato, vista l’assenza di casi di peste suina africana in suini selvatici in tali zone negli ultimi dodici mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE.

(8)Nel settembre 2020 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Germania nel Land del Brandeburgo di tale Stato membro federale. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2020/1270 (7) e (UE) 2020/1513 (8) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1513, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270, si applica fino al 30 novembre 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1513 stabilisce che la zona infetta istituita dalla Germania, in cui si applicano le misure previste all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, deve comprendere almeno le zone elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(9)Successivamente, a fine settembre 2020, è stato rilevato un ulteriore caso di peste suina africana in un suino selvatico in Germania, sempre nel Land del Brandeburgo, ma in una zona non elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1513. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 della Commissione (9), è stata adottata in risposta a tali casi e si applica fino al 30 novembre 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1391 stabilisce che la zona infetta istituita dalla Germania, in cui si applicano le misure previste all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, deve comprendere almeno le zone elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(10)Nel novembre 2020, la Germania ha comunicato alla Commissione un nuovo caso di peste suina africana in un suino selvatico nel Land della Sassonia di tale Stato membro federale. In risposta a tale caso è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2020/1645 della Commissione (10), che si applica fino al 31 gennaio 2021. Tale decisione stabilisce che la zona infetta istituita dalla Germania, in cui si applicano le misure previste all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, deve comprendere almeno le zone elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(11)Tali recenti casi di peste suina africana in Germania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza, tali zone della Germania nei Länder del Brandeburgo e della Sassonia di tale Stato membro federale colpite dai recenti casi di peste suina africana dovrebbero ora figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato.

(12)A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Germania, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(13)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1644 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici anche in Polonia.

(14)Nel novembre 2020 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Słubice e Świebodzin in Polonia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Tali casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, queste zone della Polonia attualmente elencate nella parte I di tale allegato, situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte II colpite dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, del medesimo allegato.

(15)In aggiunta, nel novembre 2020, sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Sulęcin e Międzyrzecz, in Polonia, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpite dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.

(16)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle debitamente negli elenchi dell’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(17)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(18)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC

 

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