La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento [(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 (3) della Commissione stabiliscono le norme per la gestione di contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituiscono e abrogano un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevedono norme specifiche.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (4), che stabilisce norme per l’assegnazione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione dispone che, a decorrere dal giorno dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei rispettivi regolamenti di apertura sono sostituiti dai nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione, indicati nella terza colonna degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386. Al fine di garantire che i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 siano coerenti con i nuovi quantitativi dei contingenti tariffari risultanti dalla suddivisione indicata nella terza colonna dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, è opportuno modificare di conseguenza i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti negli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(3)A seguito delle discussioni tra l’Unione e il Regno Unito, è stato raggiunto un accordo sui nuovi quantitativi per quattro contingenti tariffari nel settore risiero. È pertanto opportuno modificare i quantitativi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione (6) modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 (7) che dispone l’apertura e la gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina, per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario e dei codici NC messi a disposizione a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio (8) («l’accordo»). È pertanto opportuno modificare la quantità e i codici CN del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4273 di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per tenere conto dei quantitativi dei contingenti tariffari e dei codici CN messi a disposizione ai sensi dell’accordo.
(5)È necessario rettificare un errore editoriale nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la descrizione del prodotto relativa al contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada.
(6)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7)Per garantire la certezza del diritto e per applicare i quantitativi riveduti dei contingenti tariffari alle domande di titolo che potrebbero essere presentate per contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia il 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC
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