Decisione d’Esecuzione della Commissione del 17 Dicembre 2014 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti.

(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)L'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda situata nel suo territorio in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

(6)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano ad una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.

(7)Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

(8)Di conseguenza è opportuno definire nella presente decisione le zone di protezione, di sorveglianza e di restrizione in Italia in cui si applicano le misure di controllo della salute degli animali previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'Italia garantisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano perlomeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 17 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_365_R_0027

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