Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).
(2)In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ritiene opportuno adottare misure per imporre restrizioni ulteriori agli investimenti in Crimea e a Sebastopoli.
(3)I divieti di investimento di cui alla presente decisione e le restrizioni al commercio di beni e tecnologie per l'uso in alcuni settori in Crimea o a Sebastopoli dovrebbero applicarsi alle entità che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, alle società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli, nonché alle succursali e altre entità operanti in Crimea o a Sebastopoli.
(4)Si dovrebbero inoltre imporre restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare in taluni settori in Crimea o a Sebastopoli. Ai fini della presente decisione, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui ma non solo la destinazione della spedizione, i codici postali di recapito, eventuali indicazioni sul luogo di consumo e l'indicazione documentata da parte dell'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi a beni e tecnologie che sono usati in modo continuativo in Crimea e a Sebastopoli.
(5)È opportuno vietare i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, incluso il settore marittimo.
(6)I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli.
(7)I divieti e le restrizioni di cui alla presente decisione non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea e di Sebastopoli, qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati ad essere usati in Crimea o a Sebastopoli, o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate stabilite o ubicate in Crimea o a Sebastopoli.
(8)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(9)È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
La decisione 2014/386/PESC è così modificata:
1)gli articoli da 4 bis a 4 sexies sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 4 bis
1.Sono vietati:
a)l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle proprietà di immobili in Crimea o a Sebastopoli;
b)l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo;
c)la concessione di finanziamenti a entità in Crimea o a Sebastopoli o per il fine documentato di finanziare entità in Crimea o a Sebastopoli;
d)la creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli;
e)la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea e di Sebastopoli se i relativi investimenti non sono destinati a entità in Crimea e a Sebastopoli.
2.I divieti di cui al paragrafo 1:
a)si applicano fatta salva l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014;
b)non impediscono l'aumento di una partecipazione, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014.
3.È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.
Articolo 4 ter
1.Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori,
a)a entità in Crimea o a Sebastopoli, o
b)per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli,
nei seguenti settori:
i)trasporti;
ii)telecomunicazioni;
iii)energia;
iv)esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2.La fornitura di:
a)assistenza tecnica o formazione e di altri servizi correlati ai beni e alle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1;
b)finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate
è vietata.
3.I divieti di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se non vi sono ragionevoli motivi per determinare che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 saranno utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.
4.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5.È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità e conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
6.L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.
Articolo 4 quater
1.È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.
2.I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto o da un accordo conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4 quinquies
1.Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater, paragrafo 1, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, purché:
a)sia necessaria per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, situate in Crimea o a Sebastopoli;o
b)sia connessa a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi sanitari o istituti d'insegnamento pubblici civili situati in Crimea o a Sebastopoli.
2.Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per un'operazione in relazione alle attività di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, purché l'operazione sia finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture esistenti al fine di garantirne la sicurezza.
3.Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e alle attività di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, e all'articolo 4 quater qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di tali attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, incluse la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.
Articolo 4 sexies
1.È vietata la fornitura, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli, compresi i servizi connessi al turismo marittimo.
2.È vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti
ubicati nella penisola di Crimea.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti porti che devono essere coperti dal presente paragrafo.
3.Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti ubicati nella penisola di Crimea per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso e scalo in porto entro5 giorni lavorativi.
4.I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano fatta salva l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015 dei contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014, o di contratti accessori, necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5.È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al paragrafo 1.»;
2)gli articoli 4 septies e 4 octies sono soppressi.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 18 Dicembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
S.GOZI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_365_R_0024