Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) (1) istituisce un programma temporaneo di acquisto di attività per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) a fini di politica monetaria.
(2)Come nel caso degli strumenti acquistati nell’ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Banca centrale europea (BCE) ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) (2), si dovrebbe ritenere che gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, locali o regionali e da agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche che sono acquistati nell’ambito del PEPP istituito ai sensi della decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) generino reddito al tasso di riferimento definito dalla decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (3).
(3)È stato creato un nuovo attivo accantonabile per assicurare coerenza con il regime del reddito monetario.
(4)Il Consiglio direttivo ha stabilito in data 24 giugno 2020 che le banche centrali dell’Eurosistema debbano istituire meccanismi di immissione di liquidità in euro alle banche centrali non appartenenti all’Eurosistema, nell’ambito delle misure della BCE in risposta alla crisi causata dalla pandemia della malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID-19). Il reddito ricavato dalle operazioni di immissione di liquidità in euro alle banche centrali che non appartenenti all’Eurosistema dovrebbe essere suddiviso tra le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro nell’ambito del regime del reddito monetario e i relativi saldi dovrebbero essere inclusi nella definizione di attivi accantonabili di cui alla decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36.)
(5)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) è modificata come segue:
1.L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)Gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche, detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9 (*1) oppure della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) (*2).
(*1)Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del lunedì 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12)."
(*2)Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).»;"
2.L’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Si applica a decorrere dal 31 Dicembre 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 Novembre 2020
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.390.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A390%3ATOC
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