La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,
previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
(2)Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
(3)A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
(4)Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
(5)È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
(6)Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione dovrebbero tenere conto anche di eventuali riduzioni e sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
(7)Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2).
(8)La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 30 settembre 2020,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.390.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A390%3ATOC
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