La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione (2) al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Le prescrizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione (3). Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
(2)Diversi comparti del settore hanno espresso preoccupazioni sulla praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria in determinati casi, nello specifico rispetto alla difficoltà di conoscere la composizione esatta delle miscele nei casi in cui, nella loro fabbricazione, sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, nei casi in cui sono utilizzati insieme, nella stessa linea di produzione, componenti molto simili dal punto di vista tossicologico e forniti da diversi, molteplici fornitori, oppure nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse. Per quanto riguarda le pitture personalizzate sono altresì state espresse preoccupazioni riguardo all’impossibilità di conoscere in anticipo esattamente quali pitture personalizzate saranno immesse sul mercato.
(3)È necessario affrontare la situazione in cui in una miscela sono utilizzati componenti diversi ma molto simili dal punto di vista tossicologico e i casi in cui non è noto quale componente è presente in una particolare miscela immessa sul mercato in un dato momento. Per garantire la possibilità, nella pratica, di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, agli importatori e agli utilizzatori a valle dovrebbe essere consentito di raggruppare i componenti di una miscela che sono simili dal punto di vista tossicologico all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili e di fornire informazioni sulla concentrazione totale di tali componenti nella miscela, senza dover specificare separatamente la concentrazione di ciascun componente. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, i componenti dovrebbero essere raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili soltanto se sono identiche le rispettive classificazioni relative agli effetti sulla salute e agli effetti fisici e sono altresì identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari sui pericoli per tutte le possibili combinazioni della miscela finale contenente tali componenti. Per quanto riguarda i componenti classificati per determinate classi di pericolo, dovrebbe essere altresì previsto che, per poter essere raggruppati, essi abbiano la stessa funzione tecnica e le stesse proprietà tossicologiche.
(4)Al fine di affrontare le difficoltà specifiche incontrate nei settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento, nonché di consentire a tali settori di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria senza una riduzione del livello di sicurezza, dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria relative a determinate miscele standardizzate nell’ambito dei suddetti tre settori mediante riferimento a una composizione standard. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, tale opzione dovrebbe tuttavia essere disponibile solo nei casi in cui la classificazione della miscela non cambia in funzione della composizione della miscela stessa nei limiti degli intervalli di concentrazione specificati nella formula standard e le informazioni sulla composizione sono perlomeno tanto dettagliate quanto le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza della miscela, redatta in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («scheda di dati di sicurezza») (4). Qualora, invece, le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano più dettagliate delle informazioni sulla composizione nella formula standard, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbe essere tenuti a notificare le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza.
(5)Al fine di affrontare le difficoltà specifiche previste per determinati carburanti e tenuto conto che i carburanti immessi sul mercato sono in genere conformi a una norma tecnica e che i centri antiveleni hanno comunicato un numero esiguo di casi di avvelenamento da carburanti, fino a che non sarà trovata una soluzione più adeguata dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria mediante riferimento alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, come pure a qualsiasi altra informazione nota sulla composizione chimica dei prodotti.
(6)Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione è talvolta chiesto di formulare e fornire pitture su base personalizzata presso il punto vendita. Tali pitture personalizzate potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse. In assenza di misure di attenuazione, ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, i responsabili della formulazione delle pitture personalizzate dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare gli identificatori unici di formula (UFI) in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese, senza un miglioramento significativo del livello di sicurezza.
(7)I centri antiveleni non hanno comunicato un numero significativo di incidenti relativi alle pitture. Alla luce dei rischi apparentemente inferiori rispetto ad altre miscele, un approccio più flessibile è giustificato in quanto non comporterebbe una riduzione dell’attuale livello di sicurezza.
(8)È pertanto opportuno prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII e dall’obbligo di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate dovrebbero tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni previste da tale allegato. Parallelamente al presente regolamento, il regolamento delegato (UE) 2020/1676 (5) modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiungere una nuova regola, applicabile nel caso delle pitture personalizzate per le quali non è stata effettuata alcuna trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun UFI, in base alla quale sull’etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le singole miscele in essa contenute, insieme alla concentrazione specifica di ciascuna miscela dotata di UFI presente in una concentrazione superiore al 5 %.
(9)Dato il numero delle modifiche dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, per motivi di chiarezza giuridica è opportuno sostituire l’intero allegato.
(10)Considerati l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1o gennaio 2021 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.379.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A379%3ATOC
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