La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione (2) al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» (UFI) nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
(2)Il settore delle pitture ha espresso una preoccupazione specifica sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria nel caso di pitture formulate in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita. Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione può essere chiesto di formulare e fornire pitture con un numero quasi illimitato di composizioni diverse. Ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, i responsabili della formulazione dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato.
(3)Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le pitture personalizzate, in particolare per le piccole e medie imprese, le prescrizioni devono essere modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione 2020/1677 (3) al fine di prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dall’obbligo, previsto nel medesimo allegato, di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni di cui all’allegato VIII.
(4)Alla luce di quanto sopra, è opportuno modificare l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di stabilire una regola per le pitture personalizzate che non sono oggetto di notifica delle informazioni e di creazione di un UFI corrispondente, in base alla quale sull’etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata. Inoltre, se la pittura personalizzata contiene una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, tale concentrazione dovrebbe essere inclusa nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata, giacché è più probabile che le miscele contenute nelle pitture personalizzate in tale concentrazione siano rilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
(5)Considerati l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1o gennaio 2021 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8.Nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell’articolo 45 sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata e ivi figurano insieme, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura personalizzata, in conformità alle disposizioni dell’allegato VIII, parte A, punto 5.
Nel caso previsto al primo comma, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull’etichetta della pittura personalizzata accanto all’identificatore unico di formula corrispondente, in conformità all’allegato VIII, parte B, punto 3.4.
Ai fini del presente paragrafo per ‘pittura personalizzatà si intende una pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.379.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A379%3ATOC
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