La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di attuare la graduale riduzione delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell’Unione, il regolamento (UE) n. 517/2014 assoggetta l’immissione in commercio dell’Unione di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all’anno a limiti quantitativi.
(2)La Commissione dovrebbe determinare, ogni tre anni, un valore di riferimento per ciascun importatore e produttore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nel corso di un periodo di riferimento pertinente secondo i dati comunicati a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. Nel corso del periodo di 3 anni, i limiti quantitativi stabiliti per ciascuna di queste imprese per quanto concerne l’immissione in commercio di idrofluorocarburi per anno saranno successivamente determinati e assegnati annualmente sulla base dei rispettivi valori di riferimento individuali conformemente all’allegato VI del regolamento (UE) n. 517/2014 e potranno includere anche quantità aggiuntive assegnate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’allegato VI di tale regolamento.
(3)A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, e dell’allegato V del regolamento (UE) n. 517/2014, il valore di riferimento per ciascun produttore e importatore dovrebbe essere calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015 secondo quanto comunicato per gli anni disponibili ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, escludendo le quantità di idrofluorocarburi per l’uso di cui all’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.
(4)La media annuale delle quantità legalmente immesse in commercio da un importatore o da un produttore dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2), aggiungendo eventuali autorizzazioni a utilizzare una quota a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 da parte dello stesso importatore o produttore nell’anno civile in questione.
(5)Per determinare i valori di riferimento per il periodo 2021-2023, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per il 2015, il 2016, il 2017, il 2018 e per il 2019, nonché dati supplementari verificati per il 2015, il 2016 e il 2017 comunicati da imprese stabilite nel Regno Unito.
Per saperne di più:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.364.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A364%3ATOC
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